Non ha importanza quello che è successo in passato, il futuro è ora; invito, tutti, ad una profonda riflessione: quello che è "passabile" in via amministrativa non è detto possa esserlo se si afronta la cosa dal punto di vista penale:
Art. 589-bis del codice penale: "Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni".