Articolo 142 c.d.s.:
omissis
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
Art. 344. Regolamento di Attuazione
Limitazioni permanenti di velocità
1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'articolo 142, comma 4, del Codice devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocità prescritti.
2. Ogni contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:
a) dimensioni e colori: come riportato in figura V.l;
b) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva;
c) materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2).
3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal ministero dei Trasporti e della Navigazione. Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal ministero dei Trasporti e della Navigazione.