d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"ART. 8. –
1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5,
all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne
autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonche' il
certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di na vigabilita'.
2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui
all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9,
che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione
rilevate dalla dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario
stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonche' il certificato di sicurezza di cui
all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilita'.
3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche
per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque
marittime.
4. Le specie di navigazione previste per le unita' da diporto di cui al comma 2 sono:
a) per le unita' senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
b) per le unita' con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso
al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato),
per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto
mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
- Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto -
- VI Reparto – Sicurezza della navigazione –
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4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza
significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II
annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996,n. 436,e successive modificazioni";
e) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"ART. 9. –
1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui
all'articolo 12.
2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le
attivita' di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono
riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unita', il
nome del proprietario, il nome dell'unita', se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di
navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della
proprieta' e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unita' di cui e' stata
chiesta la trascrizione.
3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla
dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello
scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unita' e del tipo di navigazione autorizzata.
4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono
mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello
Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti,
unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa,
costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di
trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unita' sia in corso di validita'.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono
essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici";
f) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"ART. 12. –
1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di
navigabilita' delle unita' e fa parte dei documenti di bordo. Esso e' rilasciato, convalidato o
rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478";
g) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"ART. 13. –
1. Sono natanti:
a) le unita' da diporto a remi;
b) le unita' da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata
secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) ogni unita' da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla
sola navigazione in acque interne.
2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, della
licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.I
natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da
diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti non marcati CE possono navigare:
- Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto -
- VI Reparto – Sicurezza della navigazione –
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a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini,
mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore
a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonche' degli
acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle
competenti autorita' marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli
acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore eta' e la
patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne
disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;
b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se
riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o
notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del
certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformita' ovvero
l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria
di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalita'
ricreative o per usi turistici di carattere locale e' disciplinata, per quanto concerne le
modalita' della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario";
h) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"ART. 33. -
1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorita' che rilascia la licenza di navigazione
annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati
riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unita'.
2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili e' documentato
come segue:
a) per le unita' munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del
proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 436, e successive modificazioni;
b) per le unita' non munite di marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di
conformita' del costruttore;
2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.
3. E' responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita' da diporto verificare
prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per
formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere,
anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri";
i) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
"ART. 35. -
1. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da
diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualita' di ospiti purche'
abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' per i servizi di coperta, camera e cucina e il
diciottesimo anno di eta' per i servizi di macchina.
- Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto -
- VI Reparto – Sicurezza della navigazione –
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2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole
della gente di mare e della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle
persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il
sedicesimo anno di eta'";