• Revisione Rimorchi


    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


    DECRETO 17 gennaio 2003
    Revisione periodica dei rimorchi con massa totale a pieno carico fino a 3,5t -Anno 2003.
    IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della strada);
    Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408;
    Ritenuta la necessità di procedere alla revisione dei rimorchi di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;
    Decreta:


    Art. 1.
    Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 6 agosto 1998, n. 408, è disposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, la revisione dei rimorchi di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del citato Decreto Legislativo n. 285 del 1992.

    Art. 2.
    Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 debbono essere effettuate nel corso del 2003:

    • a) entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell'ultima revisione, per i veicoli che l'abbiano già effettuata;
    • b) entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per i veicoli sottoposti alla revisione per la prima volta.

    Per i veicoli di cui all'art. 1 è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'art. 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci al fine del consenso alla circolazione, permettendo solo che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.


    Roma, 17 gennaio 2003
    Il Ministro: Lunardi