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Visualizza Versione Completa : Auto immatricolata N1 autocarro



bedronio
09-10-2010, 14:28
Si avvicina il cambio di auto aziendale,la prossima sarà immatricolata N1 cioè autocarro. : Andry : : Andry :

A parte il fatto che manterrà sicuramente i 5 posti,mi stupisce il fatto che ci dicano che possiamo
girare la domenica e i festivi,anche con famiglia. : Eeek : : Eeek :
Ho provato ad informarmi ma sembra che la cosa sia nebulosa e molto diversificata in base alle
varie interpretazioni del codice della strada. : Question :
Vorrei sapere se qualcuno ha informazioni sicure e riferimenti legislativi e soprattutto cosa
dicono le assicurazioni. : Captain :
Visto che pago il fringe benefit dell'auto vorrei usarla anche quando non sono al lavoro.

Ciao Cesare

PDR
09-10-2010, 18:23
Se l'auto come presumo è intestata alla ditta che te la cede in uso secondo me rischi che ti sequestrino il libretto e stop ferie (le eventuali sanzioni amministrative potrebbero non riguardarti); io non vedo tutte queste nebulosità del codice; io parlerei con la Guardia di Finanza per accertarmi bene della cosa.

fabioknaus
09-10-2010, 21:35
Io quando avevo L200 che nasce solo autocarro , non ho mai avuto problema ad utilizzarlo nei gorni festivi, nel mio caso era il lunedi' giorno di chiusura dell'attvita' che avrebbe potuto darmi problemi visto che L200 era intestato alla pasticceria, pero' quando chiesi lumi alla GdF mi dissero che il libretto del L200 riportava la seguente scritta automezzo per trasporto di cose e persone per uso privato quindi no problem,( dopotutto lo usavo certamente per fare la spesa che serviva alla mia attivita' ma volevo anche usarlo senza problemi con i componenti della mia famiglia senza limitazioni cosa che tra laltro ho fatto ) non so' se riportava questa dicitura perche' quel mezzo e' immatricolato solo autocarro dall'origine,a differenza di altri mezzi dove si puo' scegliere ( se ne esistono le caratteristiche ) tra autovettura o autocarro, di sicuro posso dirti che abitando vicino alla Svizzera non mi sono mai azzardato ad andarci la domenica a farci un giro,perche' li mi avrebbero blindato e fermato fino all'ora che i mezzi pesanti possono riprendere la strada , credo alle 22 della domenica sera, comuque informati molto bene, e' abbastanza comlpessa la faccenda, se non sei un privato, in piu' non so se lo utilizzerai per il traino , se si il CDS non credo parli a favore dovrei riguardarmi l'articolo quindi predi con le molle quello che sto' per scrivere d'acchito, gli autocarri possono trainare rimorchi con largheza pari alla loro sagoma , ( non so' se le rule sono escluse )senza la regola largheza auto X piu' 70 cm arrotondati ai 5 cm superiori ripeto prendila con le molle ma dovrebbe essere cosi', spero di non averti confuso ulteriormente le idee : Thumbup :
: Chef : Fabio

bedronio
10-10-2010, 10:08
Se l'auto come presumo è intestata alla ditta che te la cede in uso secondo me rischi che ti sequestrino il libretto e stop ferie (le eventuali sanzioni amministrative potrebbero non riguardarti); io non vedo tutte queste nebulosità del codice; io parlerei con la Guardia di Finanza per accertarmi bene della cosa.

L'auto è intestata ad una ditta di noleggio a lungo termine tipo:Hertz,maggiore,bbva,sara,ecc.ecc
Sono proprio loro che hanno dato al mio collega le carte dove dicono che può girare per uso privato.

Rispondendo anche a Fabio le farie le faccio con la mia auto,perciò almeno quando sono con la rula no problem : MrBlue :

La prox auto sarà la Renault megane sportour,che in concessionaria hanno detto poter essere immatricolata in origine dalla stessa casa come autocarro,SENZA RETE DIVISORIA, : WohoW :
e mi dicono anche,ma sarà da verificare, che non potrà trainare nulla ,per via dell'immatricolazione autocarro che prevede un aumento della portata a discapito del traino.
Quello che mi interessa è la scritta che comparirà sul libretto, cioè il fatto che si riferisca a "trasporto di persone legate all'attività cioè addetti al carico scarico ecc.ecc",sarà difficile far passare mia figlia di 8 anni per addetto al carico/scarico.
Il dubbio è tutto qui.
Comunque mi informerò meglio magari dove dice Paolo GdF o Polizia.Ma mentre questi soggetti potranno darmi una sanzione o il fermo auto
che girerò alla mia ditta,mi interessa il parere delle assicurazioni.
Ciao Cesare

michele64
10-10-2010, 10:15
se non sbaglio il divieto di circolazione nei festivi o a volte prefestivi, vedi Agosto, dipende si dal mezzo ma anche dal peso, credo oltre i 35ql.

Emilio
10-10-2010, 13:05
Non potrebbe esserci un problema di natura puramente fiscale? Voglio dire: la ditta scarica le spese del mezzo, (IVA quando consentito, carburanti, riparazioni), ricevendone un vantaggio fiscale, (più spese = meno imponibile = meno tasse), e poi la stessa vettura la usi per il tempo libero.
Per come la sapevo io se immatricolata autocarro (quindi con tutta una serie di benefici fiscali), in pratica recuperi molto, ma molto di più che se fosse trasporto cose e persone, però puoi usarla solo per lavoro e puoi trasportare solo persone strettamente collegate con l'attività lavorativa. Ti consiglio come diceva PDR di chiedere alla GdF.
Ciao
Emilio

topdriver61
10-10-2010, 22:30
Potresti avere problemi anche nei parcheggi(ne so qualcosa) dove esposto il segnale ...
"solo per autoveicoli".

Raffy91
11-10-2010, 07:53
se non sbaglio il divieto di circolazione nei festivi o a volte prefestivi, vedi Agosto, dipende si dal mezzo ma anche dal peso, credo oltre i 35ql.

Il divieto di circolazione vale per autocarri oltre i 75 q.li , e fuori dai centri abitati.

michele64
11-10-2010, 17:46
se non sbaglio il divieto di circolazione nei festivi o a volte prefestivi, vedi Agosto, dipende si dal mezzo ma anche dal peso, credo oltre i 35ql.

Il divieto di circolazione vale per autocarri oltre i 75 q.li , e fuori dai centri abitati.
: Thumbup :

mastrogiorgio
11-10-2010, 18:49
Finalmente posso essere un poco utile anche io : Lol :

Sugli autocarri (ordinariamente destinati al trasporto di cose) è consentito il trasporto delle persone addette alle operazioni di trasporto e all'uso delle cose trasportate (art. 54 CDS, c. 1 lettera d). L'eventuale soprannumero del personale ammesso al trasporto è sanzionato dall'art. 169 c. 10; il trasporto di persone non addette all'uso o al carico e scarico delle cose trasportate è sanzionato ai sensi dell'art. 82 CDS. Gli autocarri solo eccezionalmente, e previa autorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici a seguito di nulla osta del prefetto, possono essere utilizzati per il trasporto di persone (v. art. 82, c. 6, CDS).
Inoltre sussite il rischio di incorrere anche nelle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 298/74 che regolamenta il trasporto di cose su strada. Un esempio è quanto si trasportono merci di non nostra proprietà che potrebbero portare ad un abuso di professione con sanzioni molto pesanti fino a sfiorare il penale.

Quanto ai ricorsi contro i verbali per "destinazione" diversa, può essere che alcuni siano stati accolti o verranno accolti, però ciò non cambia quanto esposto ed in aggiunta va tenuto presente che spesso si tratta di contravvenzioni viziate nella natura della violazione, poiché viene contestato erroneamente il comma 9 dell’art.82 del Codice Stradale (trasporto di persone nello spazio riservato alle merci, come quando si caricano passeggeri nel cassone di un autocarro), al posto del comma 8, oltre al fatto che – si è visto prima – il Prefetto e, più spesso, il Giudice di pace hanno focalizzato l’attenzione su elementi diversi (carta circolazione, disciplina del trasporto) ovvero si sono trovati di fronte a rapporti dei Verbalizzanti ed a dichiarazioni del contravvenuto che non permettevano di accertare senza dubbi la condizione del trasportato.

Ci sono stati dei ricorsi particolarmente interessanti che è hanno affermato la possibilità del trasporto, in questi casi di familiari, in luoghi finitimi alla località di svolgimento del lavoro.
Per capirci è il caso di una persona di Treviso che deve svolgere dei lavori edili a Cortina d'Ampezzo e i figlioli studiano presso un istituto di Belluno. Il soggetto dovrebbe portare i figli a Belluno con l'auto, poi tornare a Treviso per prendere l'autocarro e andare a Cortina. A fine lavoro tornerà a Treviso per prendere l'Autovettura e partire per Belluno per recuperare i figli.
In questo caso il giudice a dato ragione al conducente affermando l'illogicità del comportamento e che essendo i luoghi finitimi (vicini, sullo stesso percorso) non veniva a mancare il principio del vincolo destinato al trasporto di cose previsto dal CDS .

riporto per chiarezza alcune sentenze :

Su di un autocarro "per trasporto di cose" è consentito trasportare le persone addette all'uso e al trasporto delle cose stesse, per cui il divieto di trasporto delle persone non può riguardare quei soggetti i quali hanno diritto ad utilizzare il veicolo poiché sono di dotazione al veicolo stesso, del quale più propriamente si deve dire che è destinato al trasporto del numero di persone indicate nella carta di circolazione e delle cose che queste potranno caricare e scaricare.
PRETURA DI BOLZANO SEZ. CIVILE - 19 NOVEMBRE 1997, N. 317
Estensore: Bisignano - Parti: Bubba - Commissariato di Governo per la Provincia di Bolzano

L'articolo 82 del Codice della Strada prescrive che sugli autocarri possono prendere posto unicamente le personeaddette al trasporto od all'uso delle merci trasportate.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE SENTENZA del Camera di consiglio della seconda sezione civile l'11 dicembre 2008.
sul ricorso 32025-2005 proposto da:COMUNE CERNUSCO LOMBARDONE in persona del Sindaco pro tempore, ...Contro xxxxxxxxxxxxx avverso la sentenza n. 24/2005 del Giudice di Pace di Lecco, depositata il 23/05/2005;

Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 6885/2009
Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza 6885 del 20/03/2009
Circolazione stradale - Art. 82 del Codice della Strada - Destinazione ed uso dei veicoli - Utilizzazione un autocarro immatricolato per il trasporto di cose per una destinazione diversa (trasporto di persone) - Sussiste la violazione di cui ai commi 8 e 10 dell'art. 82 del C.d.S. in quanto gli autocarri, che godono di un regime fiscale diverso da quello riservato ai veicoli adibiti al trasporto di persone, non possono essere liberamente utilizzati per trasportare persone, restando destinati al trasporto di cose. La norma consente di far viaggiare sull'autocarro il numero massimo di persone contemplato nei documenti di circolazione, purchè la loro presenza sia in funzione esclusivamente del trasporto delle merci o del loro uso.

Commissione Tributaria di Ragusa (nr 129/1/05 dell’11/06/2005) ha rigettato un ricorso di un contribuente utilizzatore nell’esercizio della propria attività (nella specie, un intermediario di commercio), di un veicolo immatricolato come autocarro ai sensi dell’art. 54 lettera d) del Codice della Strada in quanto destinato “… al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”.
Non ritenendo opportuno entrare nel merito del dispositivo (peraltro riportato di seguito) è importante pero’ evidenziare che con la su citata sentenza si è inteso riaffermare il principio della inerenza dei costi rispetto all’attività esercitata; già con risoluzione nr. 244/2002 l’Agenzia delle Entrate, si era espressa in tal senso, a seguito di istanza di interpello inoltrata da un notaio ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000 nr 212: piu’ esattamente, con tale risoluzione si è inteso riaffermare il principio del rapporto di strumentalità tra l’esercizio dell’attività di notaio e l’utilizzo del bene, tant’è che è da “….ritenersi esclusa per l’istante la possibilità di fruire, anche parzialmente, delle deduzioni IRPEF e delle detrazioni IVA relativamente all’acquisto e all’uso del veicolo immatricolato quale autocarro”.
E’ evidente cha da quanto sopra ne deriva che l’operatore che intende immatricolare un autoveicolo come autocarro dovrà procedere con un atteggiamento di prudenza circa la valutazione della strumentalità nei confronti della stessa attività.

ciao giorgio

bedronio
12-10-2010, 07:18
Ti ringrazio tantissimo Giorgio .Ho guardato il tuo WWW,sei di Belluno o sbaglio? La prox volta che ci sono per lavoro : Beer :
Mi sembra di capire che non ci sia possibilità alcuna per poter circolare nei periodi non lavorativi con un automezzo
immatricolato autocarro.
Ancora grazie
Cesare

PDR
12-10-2010, 08:21
finalmente una risposta articolata, argomentata, da uno del settore; grazie, mastrogiorgio!

Emanuele
12-10-2010, 17:22
Finalmente posso essere un poco utile anche io : Lol :

Sugli autocarri (ordinariamente destinati al trasporto di cose) è consentito il trasporto delle persone addette alle operazioni di trasporto e all'uso delle cose trasportate (art. 54 CDS, c. 1 lettera d). L'eventuale soprannumero del personale ammesso al trasporto è sanzionato dall'art. 169 c. 10; il trasporto di persone non addette all'uso o al carico e scarico delle cose trasportate è sanzionato ai sensi dell'art. 82 CDS. Gli autocarri solo eccezionalmente, e previa autorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici a seguito di nulla osta del prefetto, possono essere utilizzati per il trasporto di persone (v. art. 82, c. 6, CDS).
Inoltre sussite il rischio di incorrere anche nelle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 298/74 che regolamenta il trasporto di cose su strada. Un esempio è quanto si trasportono merci di non nostra proprietà che potrebbero portare ad un abuso di professione con sanzioni molto pesanti fino a sfiorare il penale.

Quanto ai ricorsi contro i verbali per "destinazione" diversa, può essere che alcuni siano stati accolti o verranno accolti, però ciò non cambia quanto esposto ed in aggiunta va tenuto presente che spesso si tratta di contravvenzioni viziate nella natura della violazione, poiché viene contestato erroneamente il comma 9 dell’art.82 del Codice Stradale (trasporto di persone nello spazio riservato alle merci, come quando si caricano passeggeri nel cassone di un autocarro), al posto del comma 8, oltre al fatto che – si è visto prima – il Prefetto e, più spesso, il Giudice di pace hanno focalizzato l’attenzione su elementi diversi (carta circolazione, disciplina del trasporto) ovvero si sono trovati di fronte a rapporti dei Verbalizzanti ed a dichiarazioni del contravvenuto che non permettevano di accertare senza dubbi la condizione del trasportato.

Ci sono stati dei ricorsi particolarmente interessanti che è hanno affermato la possibilità del trasporto, in questi casi di familiari, in luoghi finitimi alla località di svolgimento del lavoro.
Per capirci è il caso di una persona di Treviso che deve svolgere dei lavori edili a Cortina d'Ampezzo e i figlioli studiano presso un istituto di Belluno. Il soggetto dovrebbe portare i figli a Belluno con l'auto, poi tornare a Treviso per prendere l'autocarro e andare a Cortina. A fine lavoro tornerà a Treviso per prendere l'Autovettura e partire per Belluno per recuperare i figli.
In questo caso il giudice a dato ragione al conducente affermando l'illogicità del comportamento e che essendo i luoghi finitimi (vicini, sullo stesso percorso) non veniva a mancare il principio del vincolo destinato al trasporto di cose previsto dal CDS .

riporto per chiarezza alcune sentenze :

Su di un autocarro "per trasporto di cose" è consentito trasportare le persone addette all'uso e al trasporto delle cose stesse, per cui il divieto di trasporto delle persone non può riguardare quei soggetti i quali hanno diritto ad utilizzare il veicolo poiché sono di dotazione al veicolo stesso, del quale più propriamente si deve dire che è destinato al trasporto del numero di persone indicate nella carta di circolazione e delle cose che queste potranno caricare e scaricare.
PRETURA DI BOLZANO SEZ. CIVILE - 19 NOVEMBRE 1997, N. 317
Estensore: Bisignano - Parti: Bubba - Commissariato di Governo per la Provincia di Bolzano

L'articolo 82 del Codice della Strada prescrive che sugli autocarri possono prendere posto unicamente le personeaddette al trasporto od all'uso delle merci trasportate.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE SENTENZA del Camera di consiglio della seconda sezione civile l'11 dicembre 2008.
sul ricorso 32025-2005 proposto da:COMUNE CERNUSCO LOMBARDONE in persona del Sindaco pro tempore, ...Contro xxxxxxxxxxxxx avverso la sentenza n. 24/2005 del Giudice di Pace di Lecco, depositata il 23/05/2005;

Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 6885/2009
Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza 6885 del 20/03/2009
Circolazione stradale - Art. 82 del Codice della Strada - Destinazione ed uso dei veicoli - Utilizzazione un autocarro immatricolato per il trasporto di cose per una destinazione diversa (trasporto di persone) - Sussiste la violazione di cui ai commi 8 e 10 dell'art. 82 del C.d.S. in quanto gli autocarri, che godono di un regime fiscale diverso da quello riservato ai veicoli adibiti al trasporto di persone, non possono essere liberamente utilizzati per trasportare persone, restando destinati al trasporto di cose. La norma consente di far viaggiare sull'autocarro il numero massimo di persone contemplato nei documenti di circolazione, purchè la loro presenza sia in funzione esclusivamente del trasporto delle merci o del loro uso.

Commissione Tributaria di Ragusa (nr 129/1/05 dell’11/06/2005) ha rigettato un ricorso di un contribuente utilizzatore nell’esercizio della propria attività (nella specie, un intermediario di commercio), di un veicolo immatricolato come autocarro ai sensi dell’art. 54 lettera d) del Codice della Strada in quanto destinato “… al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”.
Non ritenendo opportuno entrare nel merito del dispositivo (peraltro riportato di seguito) è importante pero’ evidenziare che con la su citata sentenza si è inteso riaffermare il principio della inerenza dei costi rispetto all’attività esercitata; già con risoluzione nr. 244/2002 l’Agenzia delle Entrate, si era espressa in tal senso, a seguito di istanza di interpello inoltrata da un notaio ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000 nr 212: piu’ esattamente, con tale risoluzione si è inteso riaffermare il principio del rapporto di strumentalità tra l’esercizio dell’attività di notaio e l’utilizzo del bene, tant’è che è da “….ritenersi esclusa per l’istante la possibilità di fruire, anche parzialmente, delle deduzioni IRPEF e delle detrazioni IVA relativamente all’acquisto e all’uso del veicolo immatricolato quale autocarro”.
E’ evidente cha da quanto sopra ne deriva che l’operatore che intende immatricolare un autoveicolo come autocarro dovrà procedere con un atteggiamento di prudenza circa la valutazione della strumentalità nei confronti della stessa attività.

ciao giorgio

Ottima spiegazione...ma io ho ancora un dubbio:

io sono un privato, ho acquistato un Mitsubishi L200 che può essere immatricolato "solamente" come autocarro, quelle poche volte che mi hanno controllato nessuno mi ha detto niente....ma sono in regola o no?? Posso trainare una larghezza maggiore del veicolo o no?
Rimango in attesa di una tua risposta, grazie e ciao.

Emanuele

bedronio
12-10-2010, 19:25
Ringraziando ancora Mastrogiorgio per l'apporto fondamentale alla discussione,vorrei però far presente che ci sono state anche altre interpretazioni in materia.
Tutto si basa sull'art 82 CdS e 54CdS.
Chiaro che le interpretazioni non sono univoche ma se non lo sono per noi non lo sono tantomeno per gli organi di Polizia,che a quanto pare,
leggendo degli interventi su internet sono in contraddizione.
Allego alla discussione una sentenza del Giudice di pace di Ancona,su un ricorso appunto sull'uso privato di un autocarro:

" La valutazione della legittimità o meno della contravvenzione elevata a carico della XX S.a.s. deve fare esclusivo riferimento al codice della strada, senza alcun collegamento alla norma fiscale che consente benefici nell’utilizzo di determinati mezzi da parte di imprenditori commerciali ed agricoli. In altre parole, l’accertamento della violazione della normativa fiscale per improprio utilizzo di mezzi immatricolati come autocarro è di spettanza degli organi dipendenti dal Ministero delle Finanze, e non di quelli dipendenti dal Ministero dell’Interno.
L’art. 82 CdS rubricato “Destinazione ed uso dei veicoli” al comma ottavo così recita: “Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10”.
Per capire meglio il comma “incriminato” è necessario leggere il primo comma del medesimo articolo, in base al quale “Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche”; nonché il secondo comma, che precisa: “Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica”.
La destinazione o l’uso che a noi interessano sono quelli collegati al mezzo come veicolo come tale classificato dal codice della strada, e non secondo la destinazione e l’uso che consente la normativa fiscale. Non esiste un divieto di circolare con un veicolo immatricolato come autocarro, ma gli imprenditori che usano tale mezzo per un uso diverso dalla attività economica rischiano problemi fiscali, i quali non sono di competenza di questo giudice.
E’ necessario fare una ulteriore distinzione che si ricava dall’art. 47 CdS, nel quale viene elencata la classificazione dei veicoli. Il veicolo di cui si discute in questa causa rientra sia nella categoria “M”, quella dei “veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote”, e precisamente nella sottocategoria “M1”: “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente”, sia nella categoria “N”, quella dei “veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote”, e precisamente nella sottocategoria “N1”: “veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.”.
L’art. 54 CdS, nell’ambito della classificazione degli autoveicoli, fa una ulteriore distinzione. Per quello che ci interessa, esaminiamo il primo comma, punti c) e d). Il punto c) prevede “autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. o 4,5 t. se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone o di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente”, mentre il punto d) parla di “autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”.
Esaminando la carta di circolazione del veicolo oggetto di causa, questo giudicante, con riferimento al codice “J” (destinazione ed uso) legge al punto J.1 “autocarro per trasporto di cose – uso proprio”. Per il codice “S” (posti a sedere), al punto S.1 si legge il numero di “4”.
Quindi il veicolo di proprietà della Major Service Sas è un autoveicolo che rientra nella categoria degli autocarri “leggeri” perché di tonnellaggio inferiore a 3,5; è abilitato al trasporto di un massimo di 4 persone compreso il conducente; può trasportare “cose” solo per uso proprio, inteso come trasporto non fatto a favore di terzi; la qualifica di autocarro è limitata al solo “trasporto di cose-uso proprio” e non c’è l’ulteriore limitazione a cui fa riferimento il punto d) dell’art. 54, comma primo, CdS, cioè quello relativo a “al trasporto delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”.
La circolare prot. n. M/2413-38 del Ministero dell’Interno fornisce una interpretazione dell’art. 82 CdS che non corrisponde con quello che si legge sulla carta di circolazione, che specifica il solo “trasporto di cose-uso proprio”. La qualificazione delle persone che possono prendere posto all’interno del veicolo immatricolato come autocarro costituisce una ulteriore limitazione, che come tale va specificata. Parallelamente non è obbligatorio circolare con il mezzo solo quando ci sono cose da trasportare.
La violazione contestata richiama genericamente il comma ottavo, che sanziona “chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione”. Per i motivi di cui sopra a carico del conducente ZZ non sussiste alcuna violazione, perché egli, non ha fatto un uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione, nel trasportare il figlio minore era in regola con il numero di posti usufruibili sul veicolo, non trasportava cose per conto di altri.
Preso atto della mancata partecipazione in causa dell’Amministrazione opposta, la quale si è costituita, ma non ha consentito un efficace contradditorio sì da rendere più incisiva la sua difesa, e in conseguenza dell’accoglimento del ricorso contro il verbale di contravvenzione qui impugnato, la Prefettura di Ancona viene condannata a pagare le spese di lite, che vengono liquidate, per diritti ed onorari, in via equitativa, in € 150,00, oltre ad accessori di legge."


Ciao Cesare

PDR
12-10-2010, 20:22
Io personalmente ne faccio, anche, una questione di opportunità: vale la pena di stare col patema d'animo, in ferie, per viaggiare comodamente su di un autocarro?
Se ti trovi ad avere a che fare con un finanziere cui frullano le paxxe che ti sequestra sul posto il libretto impedendoti, di fatto, di continuare a viaggiare (salvo poi a discutere, se trovi un Giudice che è d'accordo con una delle interpretazioni date da bedronio) che fai?

michele64
12-10-2010, 20:24
Io personalmente ne faccio, anche, una questione di opportunità: vale la pena di stare col patema d'animo, in ferie, per viaggiare comodamente su di un autocarro?
Se ti trovi ad avere a che fare con un finanziere cui frullano le paxxe che ti sequestra sul posto il libretto impedendoti, di fatto, di continuare a viaggiare (salvo poi a discutere, se trovi un Giudice che è d'accordo con una delle interpretazioni date da bedronio) che fai?
: Thumbup :

fabioknaus
12-10-2010, 21:20
Ma tutti i pikup sono immatricolati solo autocarro direttamente dalla casa madre , di conseguenza tutti i possessori di questi mezzi anche se sono dei privati quindi non beneficiano di sgravi fiscali se non per il costo esiguo del bollo, sarebbero fuori legge??Personalmente farei un distinguo ( anche se mi rendo conto che a livello di CDS potrebbe non essere cosi' ) tra super fuoristrada tipo Gran Ceroche, Range Sport, Mercedes ML e ch piu' ne ha ne metta immatricolati autocarro apposta per frodare il fisco, e/o un L 200 , Nissan Navara, Ranger Ford ecc.ecc. che autocarro nascono e neanche a volerlo li si puo' immatricolare automobili, questo era scritto sul ibretto del mio L200 trasporto di cose e persone per uso privato , forse la differenza la faceva l'ultima parola in grassetto.
: Chef : Fabio

12-10-2010, 21:28
ciao bedronio, che io sappia in italia non vi sopno limitazioni circa l'uso di autocarro sempreche sulla carta di circolazione sia riportato "autocarro/privato trasporto cose".
Generalmente tutti i veicoli immatricolati come autocarro possono essere adibiti per uso privato tutti i giorni perchè è solo quistione di immatricolazione inquanto gli stessi modelli vengono immatricolate anche come autovetture, infatti, se uno volesse fare la trasformazione da autocarro ad autovettura basta fare una richiesta alla casa madre; togliere la griglia posteriore; mettere la 5^ cintura e fare il collaudo alla motorizzazione civile. Gli autocarri che non si possono trasformare sono quei veicoli tipo l'iveco ducato; fiorino; ecc.ecc.
L'unica cosa che dovresti vedere è il carico trainabile riportato sulla carta di circolazione "O1" che generalmente cambia per il fatto del tipo di immatricolazione.
(tutto questo lo dico per esperienza personale!!!)
SE HAI BISOGNO DI ULTERIORI CHIARIMENTI DISPONI PURE!! : Thumbup :

Raffy91
12-10-2010, 22:40
ciao bedronio, che io sappia in italia non vi sopno limitazioni circa l'uso di autocarro sempreche sulla carta di circolazione sia riportato "autocarro/privato trasporto cose".
Generalmente tutti i veicoli immatricolati come autocarro possono essere adibiti per uso privato tutti i giorni perchè è solo quistione di immatricolazione inquanto gli stessi modelli vengono immatricolate anche come autovetture, infatti, se uno volesse fare la trasformazione da autocarro ad autovettura basta fare una richiesta alla casa madre; togliere la griglia posteriore; mettere la 5^ cintura e fare il collaudo alla motorizzazione civile. Gli autocarri che non si possono trasformare sono quei veicoli tipo l'iveco ducato; fiorino; ecc.ecc.
L'unica cosa che dovresti vedere è il carico trainabile riportato sulla carta di circolazione "O1" che generalmente cambia per il fatto del tipo di immatricolazione.
(tutto questo lo dico per esperienza personale!!!)
SE HAI BISOGNO DI ULTERIORI CHIARIMENTI DISPONI PURE!! : Thumbup :


La mia x trail immatricolata come autocarro, ha una traino di 2000 kg.

Pleinair65
13-10-2010, 05:07
La mia x trail immatricolata come autocarro, ha una traino di 2000 kg.[/quote]

A me risulta che se l'auto è immatricolata autocarro ha una limitazione sulla larghezza del rimorchio. Controlla l'omologazione del gancio traino!

Raffy91
13-10-2010, 07:30
La mia x trail immatricolata come autocarro, ha una traino di 2000 kg.

A me risulta che se l'auto è immatricolata autocarro ha una limitazione sulla larghezza del rimorchio. Controlla l'omologazione del gancio traino![/quote]

La larghezza massima del rimorchio tats o caravan m. 2,500, cosi e' segnato
sul mio libretto di circolazione.

mastrogiorgio
13-10-2010, 09:46
Purtroppo questi sono argomenti che tratto quotidianamente e puntualmente nascono una montagna di elucubrazioni corredati da "se" e da "ma"
Forse mi sono spiegato male... non ho mai affermato che i veicoli in questione, non solo N1 ma anche quelli più grossi, non possano essere immatricolati a dei privati che per ragioni personali siano costretti ad utilizare detti veicoli. Il CDS non lo vieta e la legge 298/74 neppure.
E solo l'uso diverso per i quali sono stati costruiti che crea il problema.

Per la giurisprudenza in materia tar, cassazione... le merci e le cose sono praticamente identiche.
L'utilizzo di un autocarro non è regolamenta solo dal codice della strada ma anche atre norme: la citata legge 298/74 il DLGSe 335 del 2000 il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Poi ci sono le direttive cee che hanno semplificato l'immatricolazione dei veicoli fino a 6 ton per trasporto di merci in conto proprio. Ed è qui che casca l' "asino"
Cioe sotto il profilo della legittimazione giuridica, e cioè del titolo per chiedere l'immatricolazione non è necessario il possesso di autorizzazioni o licenze né di una motivazione particolare né, infine, di una specifica legittimazione soggettiva (come invece è richiesto per gli autobus). Qualsiasi persona, perciò, può essere proprietaria di un autocarro avente massa inferiore a 6 t e può utilizzarlo per soddisfare sia esigenze d'impresa, lavorative o commerciali, sia proprie esigenze personali di trasporto di oggetti per lo sport, per il tempo libero, ecc.
Al momento dell'immatricolazione non è richiesta alcuna giustificazione circa il successivo utilizzo del veicolo né l'operazione è necessariamente subordinata alla circostanza che il proprietario sia titolare di un'impresa commerciale, artigianale o di un'azienda agricola.
L'operazione è perciò legata soltanto alla presentazione della normale documentazione che è praticamente identica a quella prevista per l'immatricolazione delle autovetture (certificato di residenza, domanda di immatricolazione, ecc.).La circolare DGMCTC 27.5.1994 prot. n. 1264/4319 stabilisce che per gli autocarri di massa inferiore a 6 t, all'atto dell'immatricolazione, l'intestatario dichiari quale uso intende fare del veicolo, cioè se intende destinarlo ad uso proprio o ad uso di terzi (nel qual caso occorrerà anche l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori).
Tutto questo porta a confusione cioe il fatto che comunque le normative al trasporto di merci (leggi speciali) devono essere rispettate e cioè che il veicolo deve essere utilizatto per trasportare oggetti (se cosi si preferisce).
Generalmente il problema nasce all'atto della dichiarazione del conducente: domanda del poliziotto dove sta andanto di bello, risposta del conducente a divertirmi in discoteca ... la frittata è fatta.

ciao ciao

bedronio
13-10-2010, 17:18
Purtroppo questi sono argomenti che tratto quotidianamente e puntualmente nascono una montagna di elucubrazioni corredati da "se" e da "ma"
Forse mi sono spiegato male... non ho mai affermato che i veicoli in questione, non solo N1 ma anche quelli più grossi, non possano essere immatricolati a dei privati che per ragioni personali siano costretti ad utilizare detti veicoli. Il CDS non lo vieta e la legge 298/74 neppure.
E solo l'uso diverso per i quali sono stati costruiti che crea il problema.

Per la giurisprudenza in materia tar, cassazione... le merci e le cose sono praticamente identiche.
L'utilizzo di un autocarro non è regolamenta solo dal codice della strada ma anche atre norme: la citata legge 298/74 il DLGSe 335 del 2000 il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Poi ci sono le direttive cee che hanno semplificato l'immatricolazione dei veicoli fino a 6 ton per trasporto di merci in conto proprio. Ed è qui che casca l' "asino"
Cioe sotto il profilo della legittimazione giuridica, e cioè del titolo per chiedere l'immatricolazione non è necessario il possesso di autorizzazioni o licenze né di una motivazione particolare né, infine, di una specifica legittimazione soggettiva (come invece è richiesto per gli autobus). Qualsiasi persona, perciò, può essere proprietaria di un autocarro avente massa inferiore a 6 t e può utilizzarlo per soddisfare sia esigenze d'impresa, lavorative o commerciali, sia proprie esigenze personali di trasporto di oggetti per lo sport, per il tempo libero, ecc.
Al momento dell'immatricolazione non è richiesta alcuna giustificazione circa il successivo utilizzo del veicolo né l'operazione è necessariamente subordinata alla circostanza che il proprietario sia titolare di un'impresa commerciale, artigianale o di un'azienda agricola.
L'operazione è perciò legata soltanto alla presentazione della normale documentazione che è praticamente identica a quella prevista per l'immatricolazione delle autovetture (certificato di residenza, domanda di immatricolazione, ecc.).La circolare DGMCTC 27.5.1994 prot. n. 1264/4319 stabilisce che per gli autocarri di massa inferiore a 6 t, all'atto dell'immatricolazione, l'intestatario dichiari quale uso intende fare del veicolo, cioè se intende destinarlo ad uso proprio o ad uso di terzi (nel qual caso occorrerà anche l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori).
Tutto questo porta a confusione cioe il fatto che comunque le normative al trasporto di merci (leggi speciali) devono essere rispettate e cioè che il veicolo deve essere utilizatto per trasportare oggetti (se cosi si preferisce).
Generalmente il problema nasce all'atto della dichiarazione del conducente: domanda del poliziotto dove sta andanto di bello, risposta del conducente a divertirmi in discoteca ... la frittata è fatta.

ciao ciao

Allora chiarisco,il mio dubbio nasce dalla ditta che mi da una vettura,questa volta sarà immatricolata autocarro.
Fortunatamente ho anche una mia vettura che uso per il traino.

però voglio capire fino a che punto posso arrivare a chiedere spiegazioni ,in primis all'azienda e poi alla società di leasing che ci fornisce le auto.

Anch'io sono d'accordo con te sull'interpretazione della legge,però informandomi leggo che non tutti sono d'accordo con questa tesi.
L'esempio della discoteca che tu fai è lampante,mi sembra di capire, da altri forum e discussioni,che Polizia e altre forze dell'ordine,possano contestare solo il libretto che tu mostri loro e non il famoso art 54CdS.
Cioè loro possono solo contestare l'eventuale abuso di destinazione e sul libretto è solo scritto "trasporto di cose ad uso proprio"
Nulla impedisce che io viaggi scarico ma anche se avessi "Cose" il termine è talmente vago che vuol dire tutto e niente.
Passiamo allle eventuali persone trasportate quellle scritte a libretto.
Stop questo devono controllare,poi chiaramente mi manderanno la GdF per controlli fiscali.
Adesso dimmi se il mio ragionamento può essere valido o no.

Ciao

mastrogiorgio
13-10-2010, 18:08
TRASPORTI IN CONTO PROPRIO
Art. 31
(Legge 6.6.1974, n. 298)

Definizione (1)

1. Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera (leasing) oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;
c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Questa è la definizione del trasporto in conto proprio.
Per cui la tua azienda ti può dare un veicolo N1 tu lo puoi utilizzare con tutta tranquillità ma seguendo le regole descritte nelle risposte precedenti.
Per quanto riguarda le varie tesi, se hai notato ti ho postato delle sentenze emesse in via definitiva dalla cassazione e quelle sono le uniche tesi ha cui faccio riferimento.


io sono un privato, ho acquistato un Mitsubishi L200 che può essere immatricolato "solamente" come autocarro, quelle poche volte che mi hanno controllato nessuno mi ha detto niente....ma sono in regola o no?? Posso trainare una larghezza maggiore del veicolo o no?
Rimango in attesa di una tua risposta, grazie e ciao.
Emanuele

Il traino del caravan da parte di un veicolo N1 se non fatto per lavoro porterebbe all'utilizzo "privato" del veicolo e non all'utilizzo "commerciale" per cui è da ritenersi sotto questo profilo non possibile ribadito tra l'altro anche da circolari ministeriali (trasporti) non ci sono problemi di larghezza però ne esistono nel rapporto di traino non più 1 a 1 ma 1 a 0,8

spero di aver risposto a tutti
ciao

Emanuele
13-10-2010, 21:55
io sono un privato, ho acquistato un Mitsubishi L200 che può essere immatricolato "solamente" come autocarro, quelle poche volte che mi hanno controllato nessuno mi ha detto niente....ma sono in regola o no?? Posso trainare una larghezza maggiore del veicolo o no?
Rimango in attesa di una tua risposta, grazie e ciao.
Emanuele

Il traino del caravan da parte di un veicolo N1 se non fatto per lavoro porterebbe all'utilizzo "privato" del veicolo e non all'utilizzo "commerciale" per cui è da ritenersi sotto questo profilo non possibile ribadito tra l'altro anche da circolari ministeriali (trasporti) non ci sono problemi di larghezza però ne esistono nel rapporto di traino non più 1 a 1 ma 1 a 0,8

spero di aver risposto a tutti
ciao

Grazie, questo era proprio quello che speravo di sentire....per il rapporto di traino non ho problemi....ho indicato 2,7 q.li : MrBlue : : MrBlue : dovrebbe essere sufficiente per trainare una roulotte, o no : Wink : ??
Ciao e grazie ancora,

Emanuele

fabioknaus
13-10-2010, 22:52
Grazie, questo era proprio quello che speravo di sentire....per il rapporto di traino non ho problemi....ho indicato 2,7 q.li : MrBlue : : MrBlue : dovrebbe essere sufficiente per trainare una roulotte, o no : Wink : ??
Ciao e grazie ancora,

Emanuele
Per il peso non hai problemi sicuramente pero' il CDS dice che il rimorchio non puo' essere piu' largo dell'Autocarro che lo traina quindi potresti avere problemi , spero vivamente di sbagliarmi per te, informati bene, ammeno che la tua rula non superi in larghezza l'autocarro che la trainera'.
: Chef : Fabio

A conferma ho trovato su un altro forum questo, interessante cosa dice sulla deroga:
I rimorchi degli autocarri non possono essere più larghi degli autocarri stessi (un forumista è già rimasto scottato), si può avere una deroga e arrivare al limite dei 2,50 m. se per quell'autocarro esiste la corrispondente versione autovettura, ma occorre chiederlo prima dell'immatricolazione. La regola dei 70 cm. di larghezza in più del veicolo trainante vale SOLO per le autovetture. Ciao

sotto trovi l'intervento del forumista scottato

Problema autocarro e larghezza rimorchio
di Gius3pp3 » 27/06/2008, 17:24

Ho acquistato un furgone Traffic renault per lavoro, ho fatto montare il gancio traino, sono andato in motorizzazione per il colladudo e l'aggiornamento sul libretto,
una volta arrivato in motorizzazione, ho scoperto che gli autocarri non possono trasportare rimorchi più larghi della larghezza della motrice, quindi io avrei messo il gancio inutilmente, poichè il mio furgone è largo 1,90 e sul libretto mi hanno espressamente scritto larghezza max rimorchio 190 cm. mentre la mia barca è 250 cm.
a me sinceramente risulta molto strano, anche perchè vedo spesso autocarri rimorchiare carrelli con su barche ovviamente più larghe della motrice, sono tutti fuorilegge??Ciaooooooooooooooooo
namiluda
Attivo

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Emanuele
14-10-2010, 07:37
Grazie, questo era proprio quello che speravo di sentire....per il rapporto di traino non ho problemi....ho indicato 2,7 q.li : MrBlue : : MrBlue : dovrebbe essere sufficiente per trainare una roulotte, o no : Wink : ??
Ciao e grazie ancora,

Emanuele
Per il peso non hai problemi sicuramente pero' il CDS dice che il rimorchio non puo' essere piu' largo dell'Autocarro che lo traina quindi potresti avere problemi , spero vivamente di sbagliarmi per te, informati bene, ammeno che la tua rula non superi in larghezza l'autocarro che la trainera'.
: Chef : Fabio

A conferma ho trovato su un altro forum questo, interessante cosa dice sulla deroga:
I rimorchi degli autocarri non possono essere più larghi degli autocarri stessi (un forumista è già rimasto scottato), si può avere una deroga e arrivare al limite dei 2,50 m. se per quell'autocarro esiste la corrispondente versione autovettura, ma occorre chiederlo prima dell'immatricolazione. La regola dei 70 cm. di larghezza in più del veicolo trainante vale SOLO per le autovetture. Ciao

sotto trovi l'intervento del forumista scottato

Problema autocarro e larghezza rimorchio
di Gius3pp3 » 27/06/2008, 17:24

Ho acquistato un furgone Traffic renault per lavoro, ho fatto montare il gancio traino, sono andato in motorizzazione per il colladudo e l'aggiornamento sul libretto,
una volta arrivato in motorizzazione, ho scoperto che gli autocarri non possono trasportare rimorchi più larghi della larghezza della motrice, quindi io avrei messo il gancio inutilmente, poichè il mio furgone è largo 1,90 e sul libretto mi hanno espressamente scritto larghezza max rimorchio 190 cm. mentre la mia barca è 250 cm.
a me sinceramente risulta molto strano, anche perchè vedo spesso autocarri rimorchiare carrelli con su barche ovviamente più larghe della motrice, sono tutti fuorilegge??Ciaooooooooooooooooo
namiluda
Attivo

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Gommone: Asso 58 classic
Motore: Honda 150V-Tec

Ciao Frabio:
io mi riferivo a questo:

"Il traino del caravan da parte di un veicolo N1 se non fatto per lavoro porterebbe all'utilizzo "privato" del veicolo e non all'utilizzo "commerciale" per cui è da ritenersi sotto questo profilo non possibile ribadito tra l'altro anche da circolari ministeriali (trasporti) non ci sono problemi di larghezza però ne esistono nel rapporto di traino non più 1 a 1 ma 1 a 0,8"

Il punto che tu riferisci è riferito ad un mezzo commerciale quindi soggetto giustamente alle regole del CdS, il mio è un mezzo privato, so che c'è molta confusione su questo punto, è da quando ho acquistato il mezzo che sento pareri contrastanti, mi auguro che Mastrogiorgio risponda con cognizione di causa.....sembrerebbe, da come scrive, che sia parte del suo ambito lavorativo.
Altrimenti vorrà dire che fino ad oggi sono stato e sarò fuori regola....finora non sono mai stati fermato con la rula....con il mezzo si ma non mi hanno mai contestato niente....

Ciao.

PDR
14-10-2010, 07:42
...... mi auguro che Mastrogiorgio risponda con cognizione di causa.....sembrerebbe, da come scrive, che sia parte del suo ambito lavorativo.....Se guardi sul suo profile vedresti che lo è; sta parlando con cognizione di causa perché è il suo lavoro.

Emanuele
14-10-2010, 08:15
...... mi auguro che Mastrogiorgio risponda con cognizione di causa.....sembrerebbe, da come scrive, che sia parte del suo ambito lavorativo.....Se guardi sul suo profile vedresti che lo è; sta parlando con cognizione di causa perché è il suo lavoro.

Ho letto....questo mi rincuora ancora di più....vuol dire che sto girando...e girerò in regola.... : MrBlue : : Smile : : Lol : : Thumbup :

fabioknaus
14-10-2010, 13:15
Il punto che tu riferisci è riferito ad un mezzo commerciale quindi soggetto giustamente alle regole del CdS, il mio è un mezzo privato, so che c'è molta confusione su questo punto, è da quando ho acquistato il mezzo che sento pareri contrastanti, mi auguro che Mastrogiorgio risponda con cognizione di causa.....sembrerebbe, da come scrive, che sia parte del suo ambito lavorativo.
Altrimenti vorrà dire che fino ad oggi sono stato e sarò fuori regola....finora non sono mai stati fermato con la rula....con il mezzo si ma non mi hanno mai contestato niente....

Ciao. Resta il fatto che un autocarro non puo' trainare un rimorchio piu' largo della sua sagoma , ammeno che non sia per carichi eccezionali, se poi nella giungla delle norme e normette tu con la tua auto immatricolata autocarro sei fuori sono contento per te e per tutti quelli che hanno lo stesso roblema, io con L200 non avrei potuto trainare la mia roulotte attuale e ne sono certo,meglio cosi', scusa ma non riesco a capire la prima frase che hai scritto saro' de coccio, vorresti dire che il CDS per la tua auto ha delle regole diverese da tutti gli altri autocarri??? secondo me per il tuo mezzo vale la regola della deroga che ho postato , visto che esiste lo stesso veicolo immatricolato automobile, meglio cosi', anche perche' la tua azienda lo immatricola cosi' per convenienza, da qualche parte bisogna calare le braghe, se poi si possono calare il meno possible meglio : Thumbup : : Thumbup : : Thumbup :
: Chef : Fabio

Emanuele
14-10-2010, 13:43
Il punto che tu riferisci è riferito ad un mezzo commerciale quindi soggetto giustamente alle regole del CdS, il mio è un mezzo privato, so che c'è molta confusione su questo punto, è da quando ho acquistato il mezzo che sento pareri contrastanti, mi auguro che Mastrogiorgio risponda con cognizione di causa.....sembrerebbe, da come scrive, che sia parte del suo ambito lavorativo.
Altrimenti vorrà dire che fino ad oggi sono stato e sarò fuori regola....finora non sono mai stati fermato con la rula....con il mezzo si ma non mi hanno mai contestato niente....

Ciao. Resta il fatto che un autocarro non puo' trainare un rimorchio piu' largo della sua sagoma , ammeno che non sia per carichi eccezionali, se poi nella giungla delle norme e normette tu con la tua auto immatricolata autocarro sei fuori sono contento per te e per tutti quelli che hanno lo stesso roblema, io con L200 non avrei potuto trainare la mia roulotte attuale e ne sono certo,meglio cosi', scusa ma non riesco a capire la prima frase che hai scritto saro' de coccio, vorresti dire che il CDS per la tua auto ha delle regole diverese da tutti gli altri autocarri??? secondo me per il tuo mezzo vale la regola della deroga che ho postato , visto che esiste lo stesso veicolo immatricolato automobile, meglio cosi', anche perche' la tua azienda lo immatricola cosi' per convenienza, da qualche parte bisogna calare le braghe, se poi si possono calare il meno possible meglio : Thumbup : : Thumbup : : Thumbup :
: Chef : Fabio

o forse sono io che non so scrivere ....

1) sono un privato,
2) il mio mezzo, quando l'ho acquistato, era immatricolabile solamente come autocarro (da quello che ho capito perchè il cassone è staccato dalla cabina...),
3) sul libretto è scritto "trasporto di cose per uso privato",
4) il caso da te citato riporta "Ho acquistato un furgone Traffic renault per lavoro",
5) quanto asserivo sopra è tutto basato sulla frase di mastrogiorgio che ti riporto per comodità di lettura "Il traino del caravan da parte di un veicolo N1 se non fatto per lavoro porterebbe all'utilizzo "privato" del veicolo e non all'utilizzo "commerciale" per cui è da ritenersi sotto questo profilo non possibile ribadito tra l'altro anche da circolari ministeriali (trasporti) non ci sono problemi di larghezza però ne esistono nel rapporto di traino non più 1 a 1 ma 1 a 0,8"

essendo mastrogiorgio nel settore, ritengo parli con cognizione di causa....ecco perchè quindi, ora, mi sento più tranquillo

forse tu l'avevi immatricolata a una società o Ditta Individuale, quindi con partita IVA, l'unico vantaggio che ho nel guidare un autocarro è il risparmio sul bollo, ma qui non posso farci niente in quanto ho richiesto di pagare la tassa come autovettura ma mi è stato detto che non è possibile; questo è l'unico vantaggio fiscale che ho avuto....l'IVA è tutta sul mio groppone....

è vero che ho avuto una riduzione della massa trainabile, ma per mia fortuna il mezzo trainante ha una massa tale che mi consente di poter trainare (da libretto...) un rimorchio di 2,7 q.li.

Tutto qua, se ho scritto cavolate ditemelo senza problemi, ciao.

fabioknaus
14-10-2010, 20:19
o forse sono io che non so scrivere ....

1) sono un privato,
2) il mio mezzo, quando l'ho acquistato, era immatricolabile solamente come autocarro (da quello che ho capito perchè il cassone è staccato dalla cabina...),
3) sul libretto è scritto "trasporto di cose per uso privato",
4) il caso da te citato riporta "Ho acquistato un furgone Traffic renault per lavoro",
5) quanto asserivo sopra è tutto basato sulla frase di mastrogiorgio che ti riporto per comodità di lettura "Il traino del caravan da parte di un veicolo N1 se non fatto per lavoro porterebbe all'utilizzo "privato" del veicolo e non all'utilizzo "commerciale" per cui è da ritenersi sotto questo profilo non possibile ribadito tra l'altro anche da circolari ministeriali (trasporti) non ci sono problemi di larghezza però ne esistono nel rapporto di traino non più 1 a 1 ma 1 a 0,8"

essendo mastrogiorgio nel settore, ritengo parli con cognizione di causa....ecco perchè quindi, ora, mi sento più tranquillo

forse tu l'avevi immatricolata a una società o Ditta Individuale, quindi con partita IVA, l'unico vantaggio che ho nel guidare un autocarro è il risparmio sul bollo, ma qui non posso farci niente in quanto ho richiesto di pagare la tassa come autovettura ma mi è stato detto che non è possibile; questo è l'unico vantaggio fiscale che ho avuto....l'IVA è tutta sul mio groppone....

è vero che ho avuto una riduzione della massa trainabile, ma per mia fortuna il mezzo trainante ha una massa tale che mi consente di poter trainare (da libretto...) un rimorchio di 2,7 q.li.

Tutto qua, se ho scritto cavolate ditemelo senza problemi, ciao.
Siccome da quello che hai scritto al'inizio, e' giunto il momento di cambiare l'auto aziendale, io ho fatto 1+1 pensando che l'auto fosse intestata alla ditta e data e te in utilizzo,per quello che ho insistito sul punto larghezza, tutto qui, il mio L200 poteva trainare un rimorchio della larghezza della sua sagoma probabilmente perche' era intestato alla mia pasticceria se ho scrito quello che ho scrtto lo fato solo perche' ci sono passato non perche' me lo sono sognato, meglio cosi' tanti km a 6 ruote : Thumbup :
: Chef : Fabio

Emanuele
15-10-2010, 20:47
o forse sono io che non so scrivere ....

1) sono un privato,
2) il mio mezzo, quando l'ho acquistato, era immatricolabile solamente come autocarro (da quello che ho capito perchè il cassone è staccato dalla cabina...),
3) sul libretto è scritto "trasporto di cose per uso privato",
4) il caso da te citato riporta "Ho acquistato un furgone Traffic renault per lavoro",
5) quanto asserivo sopra è tutto basato sulla frase di mastrogiorgio che ti riporto per comodità di lettura "Il traino del caravan da parte di un veicolo N1 se non fatto per lavoro porterebbe all'utilizzo "privato" del veicolo e non all'utilizzo "commerciale" per cui è da ritenersi sotto questo profilo non possibile ribadito tra l'altro anche da circolari ministeriali (trasporti) non ci sono problemi di larghezza però ne esistono nel rapporto di traino non più 1 a 1 ma 1 a 0,8"

essendo mastrogiorgio nel settore, ritengo parli con cognizione di causa....ecco perchè quindi, ora, mi sento più tranquillo

forse tu l'avevi immatricolata a una società o Ditta Individuale, quindi con partita IVA, l'unico vantaggio che ho nel guidare un autocarro è il risparmio sul bollo, ma qui non posso farci niente in quanto ho richiesto di pagare la tassa come autovettura ma mi è stato detto che non è possibile; questo è l'unico vantaggio fiscale che ho avuto....l'IVA è tutta sul mio groppone....

è vero che ho avuto una riduzione della massa trainabile, ma per mia fortuna il mezzo trainante ha una massa tale che mi consente di poter trainare (da libretto...) un rimorchio di 2,7 q.li.

Tutto qua, se ho scritto cavolate ditemelo senza problemi, ciao.
Siccome da quello che hai scritto al'inizio, e' giunto il momento di cambiare l'auto aziendale, io ho fatto 1+1 pensando che l'auto fosse intestata alla ditta e data e te in utilizzo,per quello che ho insistito sul punto larghezza, tutto qui, il mio L200 poteva trainare un rimorchio della larghezza della sua sagoma probabilmente perche' era intestato alla mia pasticceria se ho scrito quello che ho scrtto lo fato solo perche' ci sono passato non perche' me lo sono sognato, meglio cosi' tanti km a 6 ruote : Thumbup :
: Chef : Fabio

Okkio....mai scritto niente del genere, stai errando interlocutore....leggiti i primi post....a parte i primi anni di attività lavorativa in proprio, ora sono quasi 20 anni che sono dipendente...ciao a presto

fabioknaus
15-10-2010, 20:52
Okkio....mai scritto niente del genere, stai errando interlocutore....leggiti i primi post....a parte i primi anni di attività lavorativa in proprio, ora sono quasi 20 anni che sono dipendente...ciao a presto
Vero mi scuso avevo perso il filo conduttore : Beer : , ma la sostanza non cambia,purtroppo c'e' parecchia confusuione in merito.
: Chef : Fabio

Emanuele
15-10-2010, 20:59
Okkio....mai scritto niente del genere, stai errando interlocutore....leggiti i primi post....a parte i primi anni di attività lavorativa in proprio, ora sono quasi 20 anni che sono dipendente...ciao a presto
Vero mi scuso avevo perso il filo conduttore : Beer : , ma la sostanza non cambia,purtroppo c'e' parecchia confusuione in merito.
: Chef : Fabio


No problem...confermo che c'è molta confusione sull'utilizzo di autocarri intestati ai privati per uso proprio....è mia intenzione chiede a mastrogiorgio se gli è possibile allegare qui sul forum le circolari ministeriali di cui parlava qualche post sopra, così sono a disposizione di tutti.

Complimenti per l'acquisto Fabio (ho letto il tuo messaggio), ciao.

fabioknaus
15-10-2010, 21:02
Complimenti per l'acquisto Fabio (ho letto il tuo messaggio), ciao.
: Thanks : : Thumbup :
: Chef : Fabio

mastrogiorgio
18-10-2010, 10:28
mmm....

Mi rendo ora conto che forse per semplificare ho complicato...

allora:

Non è necessario sottoporre un complesso a visita e prova presso gli UMC però devono rispettare tutte le normative di "agganciamento" che non sono sparite ma devono essere applicate dal conducente :
• la carta di circolazione della motrice risulti aggiornata con l'annotazione relativa alla presenza di idoneo gancio di traino per rimorchi che riporta:
- massa tecnicamente rimorchiabile,
- larghezza massima del rimorchio agganciabile “La larghezza massima del rimorchio agganciabile alla motrice è pari alla larghezza della motrice più 0,7 m arrotondata a 5 cm superiori “ (ho riportato l'esatta frase del DM)
• il veicolo trattore sia munito di due specchi retrovisori esterni regolabili e/o asportabili che non sporgano oltre 20 cm dalla sagoma del veicolo di maggiore ingombro trasversale costituente il treno (tale limite di 20 cm può non essere osservato qualora il bordo inferiore dello specchio sia ad un'altezza non inferiore a 2 m);
• il valore della massa rimorchiabile della motrice sia uguale o superiore a quello del rimorchio e rapporto di traino
• il valore della massa verticale che insiste sulla sfera del gancio di traino non sia superiore al valore massimo del carico verticale che può sopportare il gancio (tale valore è riportato sulla targhetta della struttura di traino).

ci sono ovviamente altre regole vedi ad esempio la verifica dell'iscrizione del complesso veicolare nella fascia di ingombro..

questa è la circolare che si citava sopra



MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 41


Prot. n. 1417/4184(0)
Roma, 25 maggio 1990

OGGETTO: Larghezza massima del rimorchio al seguito di autocarri.

In relazione al quesito contenuto nella nota a margine (n. 4039 del 6.4.1990 - M.C.T.C. Cuneo), si specifica che la maggior larghezza del rimorchio rispetto a quella della motrice è espressamente consentita dal D.M. 28.5.1985 (punto 6.2.3) (1) per autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocaravan.
Per i veicoli classificati come "autocarri", con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg (cat. N1) e muniti di gancio a sfera, si potrà consentire che il veicolo rimorchiato, caravan o TATS, abbia una larghezza maggiore di quella della motrice a condizione che:
a) l'autocarro esista anche nella versione autovettura o autoveicolo per trasporto promiscuo;
b) per l'autocarro, in sede di omologazione (art. 53 T.U.) ovvero in sede di visita prova (artt. 54 e 56 T.U.), sia stata riconosciuta una larghezza rimorchiabile maggiore di quella della motrice a seguito di verifica dei campi di visibilità di cui all'allegato III della Direttiva n. 71/127, così come modificata dalla n. 79/795 e n. 85/205 CEE (D.M. 20.8.1985) (2), anche con l'eventuale applicazione di specchi supplementari asportabili di cui al punto 6.1 del già citato decreto 28.5.1985.


IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Ubaldo Quaranta

prego però di non confondere le normative tecniche da quelle amm/ve .


Inoltre il termine "commerciale" l'ho coniato per cercare di semplificare inviece ho creato ulteriore discussione ... mio sbaglio
l'uso è fondamentalmente privato - pubblico

entrambi possono essere proprio o terzi

quindi possiamo ad esempio avere
autocarro per trasporto cose uso privato (proprio o terzi)
se rileggi più attentamente i miei post precedenti non ho detto che non si può utilizzare per fini privati (intesi come personali) ma ho cercato di far capire che sono pochi i casi in cui sia realmente utilizzabile.
Per capirci (è un esempio : Smile : non prendetelo come oro colato visto i precedenti) l'autocarro è un attrezzo industriale/commerciale come avere a casa una sega a nastro per lavorare il legno, che ha quello serve e non certo ha falciare il prato. Non vorrei che adesso qualche uno provasse per farmi notare che invece si può.
Se non sono stato chiaro provate con delle domande più dirette tenendo conto che i rimorchi tats o caravan sono tra quelli più intorcolati nelle normativa sia tecniche che amm/ve.

ciao