Per opportuna conoscenza, alcune modifiche apportate al cds in vigore dal 4 dicembre u.s.:
1) alcune modifiche apportate all’art. 93 CDS vietano, a chi ha la residenza in Italia da più di 60 giorni, di circolare con veicoli immatricolati all’estero, salvo la disponibilità dei veicoli in particolari forme documentate di leasing, comodato o noleggio SC;
2) in base all’art. 132 CDS, secondo cui il veicolo immatricolato all’estero può circolare in Italia al massimo per un anno, prevede ora che, scaduto questo termine, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario può chiedere all’UMC competente un foglio di via per lasciare il territorio nazionale. Circolando oltre l’anno la sanzione pecuniaria è aumentata, il veicolo è praticamente sequestrato e, se non si provvede come sopra detto, entro 180 giorni viene confiscato;
3) l’art. 196 CDS ha introdotto alcune precisazioni sulla figura dell'obbligato in solido: secondo l’art. 94 c. 4 bis è tale non più il proprietario del veicolo ma l’intestatario temporaneo; nel caso di veicoli immatricolati all’estero e circolanti in Italia è la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo.