• Legge riordino e rilancio nautica da diporto

    l) l'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
    "ART. 37. –
    1. Il proprietario di una unita' da diporto, qualora intenda imbarcare quali membri
    dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione
    interna, deve preventivamente richiedere all'autorita' competente apposito documento,
    redatto in conformita' al modello di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile
    20 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini
    dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati
    nello stesso documento";
    m) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:
    "ART. 39. –
    1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unita' da diporto senza
    avere conseguito la prescritta abilitazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi
    assume o ritiene il comando o la condotta di una unita' da diporto senza la prescritta
    abilitazione perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione e'
    raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
    2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unita' da diporto con una
    abilitazione scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
    somma da 207 euro a 1.033 euro.
    3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi
    nell'utilizzo di una unita' da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento
    o un provvedimento legalmente emanato dall'autorita' competente in materia di uso del
    demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero
    non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della
    navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207
    euro a 1.033 euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la
    sanzione e' ridotta alla meta'.
    4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione
    della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorita' competente in base alla
    presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
    50 euro a 500 euro.
    5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di
    navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione e' riportato sulla
    licenza di navigazione medesima";
    n) il primo comma dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
    "La responsabilita' civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unita' da diporto,
    come definite dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, e' regolata dall'articolo 2054
    del codice civile";
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    o) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:
    "Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si
    applicano alle unita' da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3, della presente
    legge, con esclusione delle unita' a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
    Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si
    applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' alla quale
    vengono applicati";
    p) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
    "ART. 49. –
    1. Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e' fatto obbligo
    di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde ettometriche secondo le
    norme stabilite dall'autorita' competente.
    2. A tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che
    navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, e' fatto obbligo di essere dotate
    almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo
    le norme stabilite dall'autorita' competente.
    3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto sono esonerati
    dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante,
    rilascia una dichiarazione attestante la conformita' dell'apparato alla normativa vigente
    ovvero, se trattasi di unita' proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno
    degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati
    sprovvisti della certificazione di conformita' sono soggetti al collaudo da parte dell'autorita'
    competente.
    4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta
    all'autorita' competente e corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata
    all'ufficio di iscrizione dell'unita', che provvede:
    a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
    b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
    c) alla trasmissione all'autorita' competente della documentazione per il rilascio
    della licenza definitiva di esercizio.
    5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la
    licenza e' riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed e' sostituita solo in caso di
    sostituzione dell'apparato stesso.
    6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico
    installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata
    all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria
    residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di
    identificazione, valido indipendentemente dall'unita' in cui l'apparato viene installato.
    7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto che non effettuano
    traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della
    gestione ad una societa' concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
    8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le societa' concessionarie
    possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta e' inviata
    all'autorita' competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
    attestante l'assunzione di responsabilita' della funzionalita' dell'apparato e l'impegno ad
    utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.
    9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validita' anche
    per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
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    10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
    trasporti, puo' disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo
    dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e
    gli utenti";
    q) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente:
    "ART. 54. –
    1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
    legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro il 30 settembre 2003, le norme di
    attuazione della presente legge";
    r) dopo l'articolo 54, e' inserito il seguente:
    "ART. 54-bis. –
    1. I procedimenti amministrativi relativi alle unita' da diporto devono essere portati a
    termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta".
    2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all'articolo 54 della
    legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera q), del presente
    articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della
    presente legge, le norme di attuazione previgenti.
    Art. 2.
    (Unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio).
    1. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto -legge 21 ottobre 1996, n. 535,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' sostituita dalla
    seguente:
    "b) per noleggio di unita' da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del
    nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unita' da diporto per un
    determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di
    sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unita'
    noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche
    l'equipaggio".
    2. E' istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al
    noleggio.
    3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,
    comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata
    in vigore della presente legge, sono emanati uno o piu' regolamenti concernenti:
    a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da
    diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;
    b) la disciplina in materia di sicurezza delle unita' da diporto impiegate in attivita' di
    noleggio, nonche' la determinazione del numero minimo dei componenti
    l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente
    rappresentative;
    c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle
    unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e delle navi da diporto;
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    d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.
    535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come
    modificato dal presente articolo.
    4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' abrogato.
    5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi italiani e
    comunitari imbarcati sulle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio sono
    disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti
    collettivi nazionali di lavoro.
    6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni concernenti la
    disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, il
    rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo delle unita' da diporto
    impiegate in attivita' di noleggio e' disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano
    o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti e
    comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per
    il settore del lavoro marittimo.
    Art. 3.
    (Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche).
    1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge
    30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
    30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi
    con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle
    1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per
    finalita' turistiche.
    2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:
    a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso
    l'equipaggio;
    b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi
    del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo
    19 maggio 2000, n. 169;
    c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di
    sicurezza di cui al comma 3.
    3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
    decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
    della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il regolamento di sicurezza recante le
    norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
    4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, piu'
    il comandante, di nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea.
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    Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo' aggiungere all'equipaggio componenti
    di altra nazionalita'.
    5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di
    cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997,n. 457,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
    modificazioni.
    6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno
    effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di
    cui al comma 2, lettera c).
    7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per
    l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere
    dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
    ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' revisionale di base di parte
    corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
    finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
    medesimo Ministero.
    8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
    le occorrenti variazioni di bilancio.
    Art. 4.
    (Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine).
    1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9 e' aggiunto il
    seguente:
    "9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali e' vietata la navigazione
    senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto
    idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione
    conformi alla normativa emanata dall'Association Internazionale de Signalisation
    Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities
    (AISM-IALA)".
    2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, e' inserito il
    seguente:
    "1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di
    cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unita' da
    diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto
    di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), e' soggetto alla
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro".
    3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, e' inserito il
    seguente:
    "2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 e' determinata in misura
    compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i
    mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9 -bis, e la persona al comando o alla
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    conduzione dell'unita' da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a
    tale area".
    Art. 5.
    (Modifiche al codice della navigazione).
    1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice della navigazione, le parole: "e dagli altri
    uffici designati dal Ministro per le comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", sedi di
    direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di
    direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime
    sovraordinate".
    2. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione, e' aggiunto il
    seguente:
    "Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette,
    chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorita' in materia di uso del
    demanio marittimo per finalita' turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, e'
    punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000
    euro".
    Art. 6.
    (Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto.
    Disposizioni varie).
    1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
    presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
    con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni
    legislative sulla nautica da diporto, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie
    comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto;
    b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle seguenti
    misure:
    1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione nei
    registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti al
    rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonche' alla istituzione di registri
    nazionali;
    2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unita' da diporto;
    3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e
    delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della
    potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo
    e del Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni;
    4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni e i
    servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione da diporto,
    che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni;
    5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo, per le sole
    esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unita' da
    diporto;
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    c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori misure:
    1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in
    materia di nautica da diporto;
    2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle
    attivita' produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di
    attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unita' da diporto;
    d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, efficace e
    tempestiva informazione a favore dell'utenza;
    e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario e in
    quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le
    competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il
    conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili;
    f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento
    dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione
    per il settore del turismo nautico;
    g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie all'adeguamento
    delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto, ivi incluse quelle in materia
    di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di
    sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla
    individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei
    motori;
    h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata in vigore
    del decreto legislativo.
    2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato d'intesa con la Conferenza unificata
    di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
    3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1,
    accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della
    regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
    parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni
    dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non
    conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
    4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue
    osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle
    competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni
    dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, il decreto
    legislativo puo' comunque essere emanato.
    5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1,
    nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo puo'
    emanare, con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle competenti
    Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto
    legislativo.
    6.Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della
    legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al decreto
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    del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del Ministro dei
    trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile
    2001, n. 78, sono le Capitanerie di porto.
    7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, gia'
    trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio
    1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.
    8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il
    bilancio dello Stato.
    Art. 7.
    (Unita' navali storiche).
    1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni
    legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
    1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e
    le unita' da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo
    modificato dalla presente legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione o
    accessorio, che abbiano piu' di 25 anni di eta' dal momento della costruzione e presentino
    almeno uno dei seguenti requisiti:
    a) rappresentino un caso particolare per la peculiarita' progettuale, tecnica,
    architettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;
    b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero
    siano stati protagonisti di eventi particolari;
    c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalita' che li hanno
    posseduti;
    d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;
    e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purche' utilizzati come strumenti
    sussidiari, illustrativi e didattici.
    2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del
    citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
    3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto, nomina una
    commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:
    a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
    b) provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di
    restauro e altri interventi sui beni di cui al comma 1;
    c) il possesso dei requisiti di professionalita' e di affidabilita' da parte dei cantieri navali
    nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati,
    che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1.
    4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il
    bilancio dello Stato.
    5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per i
    beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
    - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto -
    - VI Reparto – Sicurezza della navigazione –
    - 14 -
    n. 400, e' emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente
    articolo.
    Art. 8.
    (Ordinanze di polizia marittima).
    1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione,
    di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di
    polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono
    emanate dal capo del compartimento marittimo.