• Legge riordino e rilancio nautica da diporto


    LEGGE 8 luglio 2003, n.172
    Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto
    e del turismo nautico.

    (GU n. 161 del 14-7-2003)
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Promulga
    la seguente legge:
    Art. 1.
    (Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).
    1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal segue nte:
    "ART. 1. -
    1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle
    acque marittime e in quelle interne.
    2. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il
    fine di lucro.
    3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono
    denominate:
    a) "unita' da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di
    propulsione destinata alla navigazione da diporto;
    b) "nave da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a 24 metri,
    misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
    c) "imbarcazione da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri,
    misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
    d) "natante da diporto": le unita' individuate ai sensi dell'articolo 13 della presente
    legge.
    4. Le unita' da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di
    noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonche' come unita'
    appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
    5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza massima di
    esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro
    delle attivita' produttive ai sensi dell'allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14
    agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
    6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore
    autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo
    conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
    - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto -
    - VI Reparto – Sicurezza della navigazione –
    - 2 -
    b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
    "ART. 5. –
    1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli
    uffici circondariali marittimi, nonche' dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti
    terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e
    dei trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il
    modello dei registri e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I registri
    delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la
    sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.
    2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
    1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze
    del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di
    iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
    informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unita' da diporto.
    3. Prima di mettere in servizio una unita' da diporto, l'acquirente deve chiedere
    l'assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda ad uno degli uffici
    detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:
    a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli
    eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale
    dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa;
    b) dichiarazione di conformita';
    c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a
    bordo;
    d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte dell'intestatario della fattura per
    tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unita' stessa fino alla data della presentazione
    del titolo di proprieta' di cui al comma 4.
    4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unita'
    condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprieta' da effettuare a cura
    dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa.
    Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il
    certificato di sicurezza.
    5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato
    presentato il titolo di proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria
    e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il
    proprietario dell'unita' deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprieta'
    e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.
    6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da diporto e le eventuali trascrizioni
    a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda
    all'ufficio di iscrizione.
    7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria unita' da diporto
    deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.
    8. L'avente diritto puo' chiedere la cancellazione della propria unita' dal registro di
    iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi:
    a) per perdita effettiva o presunta;
    b) per demolizione;
    c) per trasferimento o vendita all'estero;
    d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti";
    - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto -
    - VI Reparto – Sicurezza della navigazione –
    - 3 -
    c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
    "ART. 7. –
    1. Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle
    unita' da diporto di loro proprieta' nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in
    Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei
    modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio
    rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della
    navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.
    2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile
    organizzazione in Italia della societa' estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non
    comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile
    1977, n. 135.
    3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere
    regolarmente soggiornante in Italia.
    4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione
    delle unita' da diporto di loro proprieta' nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un
    proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della
    navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta";